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Costitutivo
Regolamento

Atti statutari >> Regolamento di funzionamento

Art. 1 - Finalità.

La Conferenza dei Direttori di Conservatorio, nel pieno rispetto delle competenze ministeriali, dell'autonomia dei singoli Istituti e fatte salve le prerogative del CNAM, promuove ed approfondisce lo studio e la soluzione dei problemi dell’istruzione musicale ai vari livelli e ne rappresenta le esigenze e gli orientamenti ispirandosi alla conoscenza obiettiva di interessi che superano quelli di singoli settori e di singole categorie.

A questo fine la Conferenza:

  • raccoglie dati sui Conservatori;
  • è organo consultivo nei confronti della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dei Ministri competenti;
  • formula valutazioni e proposte di provvedimenti diretti al migliore ordinamento didattico e artistico dei Conservatori ed al più idoneo funzionamento dei relativi servizi.

La Conferenza, inoltre, mantiene rapporti con enti, associazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali; promuove scambi internazionali ad ogni livello; assume ogni altra iniziativa che possa giovare al potenziamento dell'insegnamento musicale ed a mantenere elevato il prestigio dei Conservatori.

Art. 2 - Membri.

Sono membri della Conferenza i Direttori dei Conservatori di Musica italiani.

Art. 3 - Organi necessari.

Sono organi necessari della Conferenza:

  • l'Assemblea Generale;
  • la Giunta.

Art. 4 - Assemblea generale.

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri della Conferenza. Essa si riunisce di norma almeno due volte l'anno. L'Assemblea deve altresì essere riunita quando lo richiedano almeno tre membri della Giunta o almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri e le deliberazioni sono assunte di norma a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. Quando non abbiano la possibilità di intervenire personalmente, i Direttori possono farsi rappresentare da un delegato scelto tra i Direttori ed espressamente designato per iscritto. Ogni intervenuto può rappresentare un massimo di tre colleghi deleganti.

I verbali delle sedute dell'Assemblea della Conferenza possono essere approvati seduta stante o, anche in parte, nella seduta immediatamente successiva. La raccolta ordinata delle copie originali dei verbali dell'Assemblea deve essere sempre disponibile a richiesta di ogni membro dell'Assemblea. Di ogni verbale viene trasmessa copia ai membri della Conferenza.

Art. 5 - Giunta.

La Giunta svolge funzione di coordinamento, curando la costante informazione, il raccordo ed il necessario supporto tecnico ai membri della Conferenza e al Ministero; nei confronti di quest’ultimo svolge un ruolo di consulenza tecnica in relazione ai provvedimenti e alle direttive. Essa inoltre, nella sua collegialità, può svolgere funzioni di rappresentanza della Conferenza dei Direttori.

La Giunta è composta da sette membri eletti dall'Assemblea Generale sulla base del maggior numero di voti riportati: ciascun voto deve essere limitato a sette preferenze; a parità di voti risultano eletti i più anziani di nomina a Direttore, ed in caso di ulteriore parità i più anziani di età anagrafica. L'elezione della Giunta non prevede l'utilizzo di deleghe. L'incarico di membro della Giunta ha di norma durata biennale. In caso di tre assenze consecutive dalle sedute o in caso di decadenza dall'Ufficio di Direttore di uno dei membri della Giunta, questi viene sostituito dal primo dei non eletti fino al completamento del mandato biennale della Giunta.

La Giunta si riunisce di norma ogni due mesi. La Giunta deve altresì essere riunita quando lo richiedano almeno tre membri della Giunta stessa.

Di ogni seduta della Giunta è tenuta una nota semplificata di verbalizzazione, contenente le principali questioni dibattute e le deliberazioni adottate, che va inviata volta per volta ai componenti dell'Assemblea. La raccolta ordinata di tali note deve essere sempre disponibile a richiesta di ogni membro dell'Assemblea.

La Giunta elegge nel suo seno un Coordinatore ed un Segretario i cui incarichi, salvo il caso di decadenza individuale, hanno durata pari a quella della Giunta. Il Coordinatore convoca le riunioni della Giunta e dell'Assemblea Generale, e cura l'esecutività delle rispettive delibere. Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzante delle riunioni e cura la conservazione dei relativi verbali.

Art. 6 - Disposizioni comuni.

Alle riunioni dell'Assemblea ed a quelle della Giunta possono essere invitati esperti o responsabili di servizi che interessano l’Alta Formazione Artistica e Musicale, l’istruzione musicale e, in genere, la professione musicale. In seno alla Conferenza o alla Giunta possono essere costituite Sezioni o Commissioni per lo studio dei singoli problemi, cui possono partecipare anche esperti qualificati.

Art. 7 - Spese per il funzionamento.

Con l'entrata in vigore dell'autonomia, verranno determinate le modalità di partecipazione alle spese di funzionamento della Conferenza e della Giunta da parte delle singole Istituzioni.

Art. 8 - Modifiche al regolamento.

Le modifiche al presente regolamento sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.


©Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica. Presidente: M° Bruno Carioti.
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